TAR, Consorzio di Bonifica Centro: le aziende agricole si danno “la zappa sui piedi”. tutti sono tenuti a pagare il contributo di bonifica. Il riconteggio stabilito in sentenza comporterà, con ogni probabilità, un rincaro per tutti i 56mila contribuenti

Definitivamente sancita la legittimità del beneficio potenziale, ovvero, a prescindere dalla fruizione del servizio, tutti i consorziati sono tenuti a pagare il contributo di bonifica. Il Tar di Pescara, dunque, ha riconosciuto che il beneficio (sentenza, pag. 26) può riguardare sia gli immobili agricoli che quelli extra agricoli, al contrario di quanto reclamato dai soggetti ricorrenti. È questo uno dei punti cardine della sentenza 3-2025 del TAR per l’Abruzzo, sede di Pescara, depositata il 5 gennaio scorso, che ha parzialmente accolto e con i precisi limiti il ricorso proposto da una trentina di contribuenti e dichiarato inammissibili altri due.

Tra i punti, in accoglimento delle tesi del Consorzio, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione (sentenza, pag. 25) con riguardo all’impugnazione degli avvisi di pagamento. Quindi i ricorrenti sono tenuti al pagamento delle spettanze e, eventualmente, potranno rivolgersi alla Commissione tributaria per dimostrare eventuali sperequazioni e che il beneficio arrecato dall’attività consortile (sentenza, pag. 26) può riguardare sia gli immobili agricoli che quelli extra agricoli a prescindere dalla fruizione effettiva del servizio.

Per quanto attiene la corrispondenza tra il contributo imposto ed il beneficio arrecato (sentenza, pag. 33) il TAR ha accertato, sulla scorta delle indagini svolte dal Verificatore, che il rispetto dei principi esposti nella sentenza 139 del 2023 “appare assicurato dalla esistenza del doppio regime di calcolo della contribuzione: monomio e binomio; e a tal fine, come pure rilevato dal verificatore, sul piano delle utenze agricole ed extra agricole, la posizione di alcuni ricorrenti appare contraddittoria”.

Sono state inoltre disattese tutte le tesi dei ricorrenti con le quali si lamentavano danni, disservizi e carenze manutentive delle opere di bonifica. Va precisato che il ricorso è stato parzialmente accolto solo per ciò che concerne il ricalcolo delle annualità 2021 e 2022.

“La sentenza del TAR conferma che il  Consorzio ha agito correttamente – commenta il direttore Stefano Tenaglia – Sino ad oggi erano stati ripartiti i profitti delle attività extra agricole (trattamento rifiuti) in misura uguale, in ragione del 50% ciascuno, tra i soli due centri di spesa idrico e ambientale; ora in ottemperanza alla decisione del TAR, i profitti andranno distribuiti tra tutti e cinque i centri di spesa e dunque in minore quantità al comparto agricolo con conseguenti possibili aumenti del carico contributivo. Inoltre, la sentenza precisa che i maggiori costi non sono stati riversati sulla contribuenza idrica, né utilizzati per sanare le passività delle precedenti gestioni. Per noi tutti, è il riconoscimento di aver svolto con correttezza il nostro lavoro”.

“Desidero riaffermare con convinzione – dice il presidente Enisio Tocco – che l’attuale CdA è e continuerà ad essere dalla parte dei consorziati. Il riconteggio stabilito in sentenza comporterà, con ogni probabilità, un rincaro per tutti i nostri 56mila contribuenti, cosa che cercheremo di evitare per quanto nelle nostre possibilità, in uno spirito di collaborazione e dialogo che dal 2024 contraddistingue il nostro mandato. Proseguiremo con l’opera di risanamento avviata e confidiamo nella collaborazione di tutti i consorziati.

Spiace constatare – conclude Tocco – che peseranno le spese legali, equamente compensate. Costi considerevoli che avremmo potuto evitare. Noi, dal canto nostro, proseguiremo con l’opera di risanamento avviata nelle consuete forme e con il senso di responsabilità che guida il nostro impegno ai vertici dell’ente consortile, sempre dalla parte di tutti i consorziati”.

 

SENTENZA TAR – CONSORZIO

 

 

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