Una diffida anomala

PENNE – Il bilancio di previsione dell’anno 2016 del Comune di Penne non è stato approvato.

Per educazione e per “gesto nobile”, dicevano ex amministratori. Le motivazioni, se non fossero speciose sarebbero condivisibili! Abbiamo, infatti, sempre sostenuto che spesso la “legalità” è maleducata e ignobile. Perciò, invece di genuflettersi innanzi ad essa come bovi di San Zopito, bisognerebbe combatterla con ogni arma politico-giudiziaria lecita e consentita, per modificarne, ripulirne, cancellarne i profili d’imbecillità, d’idiozia, d’iniquità, di criminosità. Conforta trovarsi, sempre più spesso, in buona compagnia. Persino Francesco aborre il “legalismo” e due autorevoli personaggi, Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Anticorruzione e Franco Gabrielli, Capo della Polizia, confermano che la ”legalità” non è tutta oro, pur se luccica agli occhi dei suoi idolatri. Il primo, per esempio, sostenne che «la norma più criminogena è la riforma del titolo V della Costituzione..» oppure che «criminogeno» era l’istituto contrattuale utilizzato per le grandi opere. Gabrielli, allora prefetto di Roma, sostenne che «la riserva di caccia, il 5% degli appalti da attribuire alle cooperative, si è rivelato un provvedimento criminogeno»! L’ultimo a distinguersi dal gregge dei babbei della legalità è stato l’ex magistrato Ferdinando Imposimato, presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione. Il 1^ giugno, a Vasto, criticando la riforma costituzionale di Renzi, ha sentenziato: «Questa legge è un’autentica vergogna, un’offesa alla Costituzione..». Parlando, poi, delle leggi del governo Renzi le ha definite: «schifezza». Non sappiamo come ringraziare tutti questi giganti delle Istituzioni per aver ammesso che la legalità può essere una «schifezza» e persino “criminogena”! Su Lacerba lo sosteniamo, in solitaria, da anni! Il Paese è marcio anche a causa delle nefandezze, connivenze, lacune, criminosità, imbecillità e idiozie della sua “legalità”. Insomma per la «schifezza» delle sue leggi, ammessa persino da un ex altissimo magistrato della Repubblica. Meglio tardi che mai! E dire che molte associazioni la “legalità” la difendono bovinamente; anzi che su quella bolsa difesa ci campano, pure se ronfano e russano chi da una parte e chi da un’altra quando non sono intrigate da vicende pur “illegali”, come quella qui esaminata! Che disastro! Assodato tutto ciò, resta che i rappresentanti delle istituzioni non possono sottrarsi all’obbligo di rispettare e applicare la legge, con il privilegio, però, quando sono loro stessi a dettare le regole (regolamenti comunali compresi..), di non farle “schifose”, come invece spesso accade. E, dunque, tornando al bilancio di previsione, non era consentito di rimediare alla cafonaggine e zoticoneria del legislatore perché esso, da noto scostumato qual è, per i comuni a fine consigliatura non ha contemplato eccezioni, almeno in prossimità delle elezioni, al termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione. Di lasciare impregiudicata la programmazione ai nuovi amministratori, non glien’è fregato niente! Dunque, quelli uscenti, erano tenuti ad approvare il bilancio previsionale, rispettando quella scostumatissima legge. Non gli era consentito un “disimpegno di legalità”, di arrogarsi il diritto di ritenersi, sia pure per “nobili” scopi, legibus soluti, non vincolati alla legge! Al “gesto nobile” potevano sostituire un gesto civico, approvando una risoluzione per promuovere la modifica di quella legge importante e maleducata! Ma al peggio non c’è fine e se ne è aggiunto dell’altro. Infatti, il termine per il bilancio del Comune di Penne è stato, infine, indicato dal Prefetto competente, con lettera notificata agli amministratori comunali il 27 maggio 2016. Una “diffida” tutta anomala, in dipendenza della “soft low”, cioè di una produzione “sudamericana” di norme concepite al Viminale ma inesistenti in Gazzetta Ufficiale. Il ministero dell’interno, infatti, quest’anno ha dettato alle prefetture (informalmente o riservatamente) linee guida contra legem per il bilancio, per la pervicace smania del governo di sostituirsi alla volontà del legislatore, credendo persino di fare un favore ai comuni chiamati al voto! E così, mentre ai consiglieri dell’Aquila, al voto nel 2017, la “diffida” è stata notificata il 5 maggio, a quelli di Penne è giunta a fine maggio, quasi un mese dalla scadenza del 30 aprile e con l’indicazione di un termine per l’approvazione del bilancio ovviamente successivo a quello di fine mandato dei consiglieri comunali! Ed è qui che emerge un’altra questione rilevante. Il testo unico enti locali prevede lo scioglimento del consiglio “quando non sia approvato nei termini il bilancio(art.141, comma 1, lettera c)). Tuttavia, dispone pure che: “Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo” (oggi, il Prefetto) “nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio” assegnando a quest’ultimo un termine non superiore a venti giorni per approvarlo (art. 141, comma 2). “Nomina” è scritto e non già “può nominare”. Ogni discrezionalità è esclusa. Forse al Viminale nell’ansia di “riscrivere” le regole a proprio piacimento è sfuggito il dettaglio, col risultato di aver prodotto una polpetta avvelenata: Penne è senza schema di bilancio e senza il commissario ad acta per predisporlo, pur richiesto dalla legge (art.141, c. 2)! La “diffida” del 27 maggio, dunque, era, per un verso, inutile per la tempistica. Che abbia, infatti, efficacia ultrattiva rispetto scadenza del mandato dei consiglieri è una giuridicolaggine frutto di questa bizzarra giostra ministeriale, ma nella fantagiuridica ipotesi che l’avesse, il prefetto non avrebbe comunque titolo giuridico per ‘concedere’ ‘proroghe’, semplicemente perché non previsto dall’art. 141. Per altro verso, la “diffida” era anche priva di efficacia: non essendo stato predisposto lo schema di bilancio il consiglio era nell’impossibilità di ottemperare ad essa (“ad impossibilia nemo tenetur”..)! Il parlamento dovrebbe metter riparo con un provvedimento al pastrocchio governativo inconciliabile con la “legalità” del testo unico enti locali. In ogni caso, con i nuovi amministratori di Penne, la procedura di cui al comma 2 del citato art. 141 attende di essere attuata, compiutamente ed ex novo e d’ufficio, non a cervellotica e illegittima richiesta dell’ente, come si mormora! La normativa è chiara e non offre alternative. Ed è persino lecito dubitare che, trascorso inutilmente il termine di legge del 30 aprile, possa essere la giunta comunale a predisporre lo schema di bilancio! Vi cozza quel “nomina”! Una disposizione precettiva alla cui stregua non appare possibile pretermettere la nomina del commissario ad acta per predisporre il documento contabile da sottoporre al consiglio e “graziare” la giunta consentendo ad essa di farlo. Infine, giusto per un’annotazione in tema di “schifezze” legalistiche, è doveroso segnalare l’ennesima cialtroneria di legge laddove il testo unico non scandisce neppure tempi perentori per la “diffida” per il bilancio, pur riconnettendovi conseguenze estreme per la vita di un ente (“scioglimento”..). Che «schifezza» di legalità! Viva l’Italia!

Giovanni Cutilli

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