2/Ineleggibili ma invisibili

PENNE – Gratta gratta si scoprono sempre più casi di mancata applicazione dell’articolo 60 punto 12 del testo unico sugli enti locali, ovvero l’impossibilità per quei soggetti candidatisi ed eletti in due enti senza avere prima lasciato una delle due cariche detenute.

Dopo i casi di Rocco D’Alfonso (l’unico scoperto e denunciato), e quelli di Di Marco e Linari sindaci di Abbateggio e Torre dé Passeri, per il Pd, giunti al secondo ed ultimo mandato da primo cittadino ma nel contempo ancora consiglieri della Provincia (Linari anni fa è stato anche assessore), ecco Vincenzo Ferrante consigliere comunale a Penne nel 2004 e consigliere provinciale (senza poterlo diventare) nello stesso anno quando andò in minoranza a palazzo dei Marmi per aver perso le elezioni da presidente con il centro destra: doppio incarico elettivo vietato per ineleggibilità (art.60 punto 12). Eclatante il caso di Giorgio D’Ambrosio: sindaco per due mandati di PIanella dal 2003 al 2013 (carica elettiva dunque) si è fatto eleggere senza mai dimettersi preventivamente dal 1999 al 2009 consigliere della Provincia. Sempre restando nella ex Margherita, ecco Antonello De Vico giunto al terzo mandato non di fila come sindaco di Farindola (dal ’95 al ’99, dal 99 al 2004 ed è in carica dal 2009). Nel frattempo, eletto in Provincia in due tornate: dal ’95 al ’99 e dal ’99 al 2004 (quand’era anche sindaco) e poi è stato assessore provinciale in qualità di esterno dal 2004 al 2008. Non ha mai lasciato alcuna carica elettiva: nessuno si è accorto di nulla. Come anche di Paolo Fornarola. Sindaco di Penne in carica nel 2004, si candidò a giugno di quell’anno alla Provincia dove venne ripescato come consigliere (e dunque sarebbe scattata l’ineleggibilità essendo sindaco in carica) nel luglio 2004, scorrendo la lista della Margherita. Dal 2005 al 2009 è stato assessore alla cultura nella giunta De Dominicis. Nel silenzio generale. La cassazione ha anche chiarito nella sua sentenza del 2006 sull’ineleggibilità del sindaco di Pisciotta, nel Cilento, il quale non si era dimesso da consigliere comunale di un paese vicino a quello in cui vinse le elezioni da sindaco (“ero in aspettativa” ha goffamente cercato di resistere) e pubblicata integralmente su questo sito, cosa deve intendersi con l’avverbio rispettivamente. “Viene disattesa l’opzione ermeneutica intesa a conferire all’avverbio rispettivamente un signfiicato di collegamento identitario rigido fra cariche ricoperte e quelle oggetto della candidatura, in luogo di un complessivo riguardo alla concorrente assunzione della ulteriore carica in altri enti dello stesso tipo”. In pratica, l’ineleggibilità scatta per chiunque non si dimetta preventivamente dalla carica detenuta in un ente (la ratio è quella di impedire che un soggetto si accaparri più cariche elettive anche su scala nazionale: un principio previsto dal legislatore fin dal 1946). E perciò è ineleggibile quel consigliere comunale in carica a Picciano che senza dimettersi si faccia votare consigliere a Catanzaro, il sindaco in carica di Pisa non può farsi, senza dimissioni preventive, eleggere consigliere provinciale a Genova, il consigliere comunale di Loreto o di Terni, se non firma le dimissioni, non può essere eletto sindaco a Bologna; il consigliere provinciale in carica a Pescara non può farsi eleggere consigliere di circoscrizione a Torino e così chiarendo. “Infatti-spiega l’avvocato Marino Marini, già sindaco di Picciano fino al 2011-mi candidai a Penne, senza peraltro essere eletto, appena decaduto di fatto da sindaco, perchè non chiesi il bis. A Penne la mia elezione sarebbe stata dunque cristallina sia come sindaco sia come consigliere.Ne parlai attentamente con il segretario comunale che mi spiegò proprio l’articolo 60 del testo unico: elenca le poche limitazioni all’elettorato passivo che esistono e necessariamente da tener presente. Mi spiace per Rocco D’Alfonso, ma la sua ineleggiblità è plateale”.

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