Loreto: il Consiglio di Stato censura il Comune: sì all’ascensore della disabile. Verdetto innovativo

LORETO APRUTINO – Adesso l’ascensore per agevolare i movimenti di quella signora disabile potrà essere installato, all’esterno del suo immobile, dove la donna vive al terzo piano.

Adesso, perché il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una nota famiglia cittadina che si era vista respingere dal Comune e dal Tar di Pescara l’istanza per la realizzazione dell’ascensore. Che, così scrivono i giudici di palazzo Spada in un verdetto piuttosto innovativo, non può essere definito come una “costruzione”, e quindi non si possono applicare le diposizioni del codice civile in tema di distanze. L’ascensore, secondo la giurisprudenza più recente, è equiparato alle condotte idriche e termiche di un edificio principale. E dunque l’amministrazione comunale non poteva negare il rilascio del permesso di costruire per il mancato rispetto delle distanze in quel cortile in mezzo ai due fabbricati, applicandosi l’ulteriore deroga che favorisce l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’interesse dei soggetti portatori di handicap. Il Tar di Pescara, piuttosto censurato dalla sentenza del Consiglio di Stato, aveva detto no al ricorso della disabile evidenziando che la “tutela della salute e della vita di relazione dei soggetti con handicap, pur rappresentando un valore di primaria importanza, non è assoluta ed incondizionata, ma può subire limitazioni in ragione della tutela dei valori di pari rilevanza”. Il collegio pescarese infatti aveva anche sottolineato in primo grado come nel caso loretese andavano preservati i diritti degli immobili vicini, “laddove il legislatore avrebbe ritenuto di assegnare prevalenza al loro diritto alla salute in funzione del quale risulta posta la norma di cui all’articolo 873 del codice civile, la cui ratio è quella di evitare intercapedini dannose o pericolose”. La realizzazione dell’ascensore avrebbe comportato il mancato rispetto della distanza minima di tre metri dal fabbricato confinante, secondo la tesi comunale. Pur esistendo un cortile divisorio, tuttavia esso non è in comproprietà né vi è una servitù di passaggio. Ma per il Consiglio di Stato si è trattato di un falso problema: la posa in opera di un ascensore esterno non è una costruzione. E il cortile esistente fra i due immobili, né recintato né comprendente un muro, è utilizzato di fatto dai residenti di entrambi gli edifici. La famiglia della disabile è stata assistita dall’avvocato Matteo Di Tonno dell’omonimo studio. Il legale Ugo Di Silvestre si è interessato del Comune.

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