L’epidemia da Covid19, oltre le problematiche generali di emergenza sanitaria, ha comportato l’insorgere di disagi legati all’infodemia, termine coniato per indicare l’epidemia da cattiva informazione. E non solo fake news, letteralmente false notizie, ma anche modalità di espressione che tendono a creare un impatto emotivo distorto in chi recepisce quelle notizie senza venirne correttamente formato.
Se con l’avvocato Carlo Corradi abbiamo approfondito gli effetti secondari che l’emergenza pandemica può scatenare, con un altro giurista parliamo invece dei rischi legati alla comunicazione ed all’informazione.
In particolare, dell’esercizio del diritto di cronaca dei giornalisti, insopprimibile, come recita l’art. 2 della L.69/1963 ma non assoluto in quanto limitato proprio dalla tutela della personalità altrui attraverso l’obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti e osservando i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”
Lo facciamo con Sandro Di Minco, perché avvocato e docente universitario, esperto in materia di Diritto dell’informatica ma soprattutto Data Protection Officer dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo.
Avvocato come si possono contemperare diritti e doveri di informazione con il rispetto della verità ma anche dei diritti alla privacy degli utenti?
L’attività di comunicazione e d’informazione in questi tempi di epidemia da coronavirus è molto delicata. Infatti da un lato i cittadini hanno una gran sete di sapere e di essere informati per giungere ad un punto di riferimento che li protegga, dall’altro sono anche molto esposti ad un vero bombardamento mediatico che rende difficoltosa la verifica delle fonti dalle quali le notizie giungono fino alla vulnerabilità di fronte alla malafede nella diffusione di notizie false.
La questione si amplifica perché l’uso dei social network come Facebook, Instagram o Twitter rende la comunicazione globale, veloce e virale, capace di raggiungere ogni angolo più remoto del pianeta, senza che nessun argomento sia precluso e senza poter intervenire tempestivamente.
Su questo terreno magmatico si incrociano il diritto alla salute, il diritto dei cittadini di essere informati, il diritto di cronaca dei giornalisti connesso alla libertà di manifestazione del pensiero sancito e tutelato dall’art. 21 della costituzione. Il contraltare a questi diritti è però il diritto alla riservatezza e quello alla protezione dei dati personali che in Europa sono riconosciuti a tutte le persone fisiche e che, più o meno correttamente, chiamiamo anche diritto alla privacy.
È come dire che un diritto così importante può essere lesivo degli stessi diritti che si vorrebbe tutelare
Certamente l’esistenza di così ampi spazi di libertà di manifestazione del pensiero non può che essere un bene d’inestimabile valore, e pur tuttavia, all’atto pratico, questo non sempre si traduce in una effettiva realizzazione del diritto dei cittadini di essere informati.
Spesso però anche personaggi pubblici o istituzioni cadono in questo tipo di insidia
Se anche personaggi dotati di un rilievo pubblico e magari di un ruolo politico nel quale migliaia o addirittura milioni di persone identificano un leader, locale o nazionale, concorrono a creare confusione e disinformazione, allora si rischia di pregiudicare non solo il diritto ad essere informati, ma finanche il nostro diritto alla salute.
Bisogna dunque elevare il livello di guardia da parte di tutti per limitare tali rischi.
Per quanto riguarda le notizie delle persone contagiate, come si contempera il diritto a sapere se si è entrati in contatto con un positivo al Covid 19 con quello della privacy dello stesso?
Dagli organi di stampa ci si attende un servizio professionale e rispettoso di tutti i diritti potenzialmente coinvolti, inclusa la dignità delle persone e il diritto alla privacy di chi sia affetto dal coronavirus unitamente a quello dei rispettivi famigliari e conviventi.
Sicuramente dovrebbe farlo anche chi comunica nello svolgimento di una funzione istituzionale, anche se a mezzo social. Ma anche i comuni cittadini dovrebbero fare uno sforzo per far prevalere equilibrio e razionalità quando utilizzano i social network.
Molti utenti, infatti, proprio sui social chiedono quasi con ansia di sapere i nomi dei contagiati
La situazione emergenziale che stiamo vivendo ci ha resi più insicuri e uno dei nostri timori principali è ovviamente quello di ammalarci. Questo determina una pressante richiesta, nei confronti di amministratori pubblici o di chiunque altro ne sia a conoscenza, di rendere pubbliche le generalità delle persone positive al coronavirus, con la motivazione che ciò renderebbe più sicura la convivenza nei diversi contesti sociali di riferimento.
Tutto ciò in realtà si basa su premesse sbagliate e su una scarsa consapevolezza del quadro normativo vigente.
Credo dunque che sia d’interesse pubblico sapere che, in questi casi, il pur amplissimo diritto dei cittadini di essere informati, come anche l’esercizio del correlato diritto/dovere di cronaca, trovino un proprio limite invalicabile nel diritto fondamentale alla protezione dei dati personali della persona affetta da coronavirus.
È giusto poi sapere che superare quel limite comporta delle conseguenze in termini di responsabilità.
Ci sono differenze sotto il profilo degli illeciti tra testate giornalistiche e social?
Innanzitutto direi che c’è una differente aspettativa di qualità. Ovviamente dalle testate giornalistiche è lecito attendersi un approccio professionale volto alla pubblicazione solo di notizie verificate; ci si aspetta poi che l’eventuale diffusione di dati personali, non preclusa in termini generali, avvenga nel rispetto dei fatti di interesse pubblico, così come la normativa impone.
Ovviamente, le fonti giornalistiche dovrebbero offrire una maggiore garanzia considerato anche che l’accesso all’ albo professionale è possibile solo in presenza di requisiti previsti dalla legge e che comunque, anche a chi scriva occasionalmente, si applicano le “Regole di deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” il cui obiettivo è proprio quello di contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.
In ogni caso anche i titolari di profili social “aperti”, sono tenuti a rispettare il divieto di pubblicare dati concernenti le condizioni di salute di una persona, tranne casi davvero particolari, come ad esempio quando i fatti si riferiscano a personaggi con un ruolo pubblico (si pensi ai casi di questi giorni che hanno riguardato la positività al virus di alcuni sindaci, o presidenti di regione o esponenti politici o addirittura primi ministri di Stati europei), perché in tali casi può considerarsi prevalente l’interesse pubblico della notizia e il diritto dei cittadini di esserne informati. Un caso di scuola, per la sua particolarità, è poi quello verificatosi alcuni anni fa, quando fu la stessa Autorità giudiziaria italiana a disporre eccezionalmente la pubblicazione a mezzo stampa delle generalità e della foto di una persona affetta da HIV che, pur essendo consapevole della propria condizione, aveva deliberatamente intrattenuto rapporti intimi con diverse centinaia di partners occasionali, del tutto inconsapevoli, incontrate in diverse zone d’Italia. In tale situazione, del tutto singolare, fu presa una decisione eccezionale ed estrema, che però risultò l’unica possibile nella situazione data.
Nella situazione attuale sicuramente non ricorrono le stesse condizioni però
No perché la normativa è integrata da disposizioni specifiche che, da un lato, prevedono l’obbligo di distanziamento sociale di sicurezza che dovrebbe già preservare dai rischi di contagio e, dall’altro, attribuiscono alle autorità sanitarie e alla protezione civile il compito di ricostruire i rapporti ravvicinati avuti dalla persona positiva con altri soggetti e di procedere a contattarli direttamente per l’adozione delle misure del caso.
Nonostante ciò, purtroppo, ci sono stati diversi casi in cui alcuni amministratori pubblici, ma anche alcuni giornalisti, hanno ceduto alla pressione dei social, rendendo pubblici generalità, indirizzo di residenza e dati clinici delle persone positive al coronavirus, violando così un diritto fondamentale delle persone malate e procurando potenziali danni permanenti alla dignità delle persone interessate che hanno visto esporre nel web i propri dati sanitari. Si consideri quanto possa diventare concretamente difficile, se non impossibile, cercare di oscurare e rimuovere successivamente tali informazioni ultrasensibili una volta che esse abbiano iniziato a circolare in Internet. Tutto ciò potrebbe avere ricadute gravissime, potenzialmente illimitate nel tempo, su tali persone e sui loro famigliari e conviventi.
Presumiamo anche sanzioni
Trattandosi di comportamenti certamente illeciti, i relativi responsabili si espongono a pesanti sanzioni amministrative che, ai sensi dell’art. 83 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, potrebbero teoricamente raggiungere la misura massima prevista per casi di divulgazione non autorizzata di dati riguardanti la salute di una persona, fino ad un massimo di 20 milioni di euro nelle fattispecie
più gravi. Si aggiungano le richieste risarcitorie da parte delle persone interessate e per i giornalisti, ovviamente, conseguenze sotto il profilo disciplinare, potendo essere chiamati a risponderne davanti al competente Consiglio di disciplina per violazione delle citate regole deontologiche.
Sappiamo che in tal senso è giunto un comunicato del Garante della Protezione dei dati personali
L’Autorità Garante sta cercando di fare la propria parte in questa situazione, consapevole della particolarità del momento. Talvolta si leggono giudizi negativi davvero ingiustificati sull’attività di questa importante Autorità dimenticando che la sua istituzione si ispira alla funzione di controllo sulla corretta applicazione della normativa in materia e di garanzia per il diritto fondamentale alla protezione dei dati che non è solo una prerogativa italiana, ma riguarda tutta l’Unione europea, essendo prevista sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’U.E che nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Garante dunque non “vara” le norme sulla privacy essendo invece deputato al controllo della loro corretta applicazione, a tutela di un nostro diritto fondamentale. Per questo sono sempre da valutare con attenzione le sue raccomandazioni, come quelle emanate nelle scorse settimane.
In particolare vorrei richiamare il comunicato del 31 marzo scorso nel quale il Garante, sui reclami ricevuti dai famigliari di contagiati o vittime del coronavirus riguardanti la diffusione, sia da testate giornalistiche, cartacee ed online, di dati personali eccessivi riguardanti persone risultate positive al Covid 19. Si è rivolto in particolare al mondo dei media, ma ha voluto estendere anche agli utenti dei social e agli amministratori pubblici locali le proprie raccomandazioni con parole chiare e determinate “l’obbligo di rispettare la dignità e la riservatezza dei malati vige anche per gli utenti dei social, a cominciare da alcuni amministratori locali, che spesso diffondono dati personali di persone decedute o contagiate senza valutarne interamente le conseguenze per gli interessati e per i loro famigliari”
Sabrina De Luca