PENNE – Una caduta dall’altalena con conseguenti lesioni alla spalla che ancora oggi, a quattro anni dal fatto, le creano disagio.
Era il settembre del 2011 quando una bambina si fece male al parco giochi della villa comunale. Da quell’incidente è derivato un processo penale di recente conclusosi con una condanna. Il giudice di Pace ha così inflitto un’ammenda di 600 euro a Piero Antonacci, l’ingegnere responsabile dell’ufficio tecnico comunale: lesioni colpose il reato a lui contestato ed attribuito perché l’altalena non beneficiava di un tappetino anti caduta. Anzi, quelli che c’erano non sarebbero stati sufficienti ad attutire il trauma. E qui interviene tutta una serie di contestazioni circa l’obbligatorietà di certe misure richiamate dalle sole norme dell’Unione Europea. Il pubblico ministero Silvia Santoro aveva comunque chiesto l’assoluzione per Antonacci perché il fatto non costituisce reato. Nulla da fare: Martino Di Ciano, giudice di Pace pennese, ha condannato l’ingegnere del Comune. All’ente locale è stata riconosciuta la responsabilità civile in quanto datore di lavoro del suo funzionario. L’Unipol Sai, l’assicurazione del Comune, pagherà una provvisionale alla famiglia della bambina che chiederà la adeguata liquidazione del danno in altra sede. Immediati gli appelli dell’avvocato Giancarlo D’Angelo per conto del Comune e dei colleghi Ugo Di Silvestre e Michela Minati (Antonacci) che si sono rivolti al tribunale di Pescara per la riforma della sentenza di primo grado. L’avvocato Lucio Schiona assiste la famiglia della bambina che per quella caduta rovinosa ha presentato una perizia medica con cui dimostra i danni fisici subiti e causati dall’incidente “A nostro avviso-ha spiegato l’avvocato D’Angelo, legale del Comune-non c’erano gli estremi per celebrare un processo penale. La vicenda infatti presenta aspetti civilistici. Lo stesso pubblico ministero aveva chiesto il riconoscimento dell’innocenza dell’imputato. In ogni caso aspettiamo l’esito dell’appello anche facendo riferimento alla casistica giurisprudenziale”.