IMMIGRATI E PANDEMIA: È POSSIBILE IMPEDIRNE L’ARRIVO?

Non è facile addentrarsi in un campo minato come quello dei fenomeni migratori verso l’Europa. Bisogna mettere in conto che due accese tifoserie aspettano soltanto il momento buono per affibbiarti l’etichetta di “buonista” o di “razzista” a seconda della maglia che indossi e di quel che oserai dire.

Comunque ci proviamo, osservando innanzitutto che nessuna persona di buon senso può considerare con favore una migrazione indiscriminata. Non conviene ai Paesi di provenienza, che vedono allontanarsi le forze più giovani, sane e potenzialmente produttive; non conviene a noi, che dobbiamo gestire un fenomeno obiettivamente complesso dal punto di vista economico e sociale.

Sicuramente la fuga dalla fame e dalle guerre potrebbe essere frenata se il mondo occidentale si adoperasse per favorire davvero il progresso di quei popoli, ma ciò avviene in misura del tutto inadeguata ed è utopistico immaginare politiche più energiche in tempi ragionevolmente brevi. Cerchiamo allora di capire, in un’ottica di pura tutela dei nostri interessi, quali  altri strumenti potrebbero essere utilizzati per contrastare l’esodo.

La materia è regolata prevalentemente da norme definite “trattati”. Questo perché nel diritto internazionale le regole non sono dettate da “leggi”, le quali presuppongono l’esistenza di un’autorità superiore che le emana, ma attraverso accordi fra gli Stati. Si tratta perciò di norme che possono cambiare solo attraverso nuovi accordi fra i soggetti che le hanno sottoscritte.

Per quanto superfluo, l’obbligo di rispettare i trattati internazionali ai quali l’Italia aderisce è previsto anche dalla Costituzione, che all’articolo 10 dice altre cose interessanti sul tema degli stranieri e vale la pena rileggerlo per intero: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.

Ricordiamo anche l’art. 117 comma 1 della Costituzione: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto … dei vincoli derivanti … dagli obblighi internazionali”.

Cerchiamo allora di rispondere a una delle domande più ricorrenti: visto che la migrazione verso il nostro Paese avviene principalmente attraverso il mare, è possibile impedire l’arrivo dei migranti? Diciamo che è molto difficile.

Esiste innanzitutto un obbligo di soccorrere il naufrago, che appartiene al diritto consuetudinario delle genti di mare. Fra le ultime disposizioni va citata la “Convenzione ONU sul diritto del mare” (c.d. Convenzione UNCLOS) del 1982 che dispone all’art. 82 l’obbligo per gli Stati di “esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera … presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo”. E la “Convenzione internazionale sull’assistenza e soccorso in mare” del 1989 (c.d. Salvage), la quale prevede all’art. 10 come “Ogni capitano è tenuto a prestare assistenza a qualsiasi persona che si trovi in pericolo di perdersi in mare”.

La domanda successiva può essere: va bene salvare i naufraghi dal rischio di annegamento, se la loro imbarcazione è affondata o in difficoltà di navigazione (nei trattati si parla di “distress”), ma perché portarli in Italia?

In effetti, non ci sono molte alternative. Quando una nave, di qualunque nazionalità, avrà accolto a bordo dei naufraghi, al caso si applica la “Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare” del 1979 (la c.d. Convenzione SAR), la quale dispone che “Le Parti si assicurano che venga fornita assistenza ad ogni persona in pericolo in mare. Esse fanno ciò senza tener conto della nazionalità o dello statuto di detta persona, né delle circostanze nelle quali è stata trovata”. Tale dovere è completato dalla Risoluzione MSC.167(78) del 2004, paragrafo 2.5: gli Stati hanno l’obbligo di “… fornire un luogo sicuro o di assicurare che tale luogo venga fornito…”.

Il luogo sicuro è tale se garantisce alle persone soccorse la sicurezza e l’opportunità di acquistare lo status di “rifugiati” e quindi il “diritto di asilo”. Anche sul punto abbiamo una norma di diritto internazionale:  secondo l’art. 33 della “Convenzione di Ginevra”, gli Stati non possono respingere un rifugiato “verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”. Simile divieto troviamo nell’art. 19 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (c.d. Carta di Nizza): “Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Ebbene, se pensiamo che attualmente buona parte dei salvataggi avviene nel tratto di mare che separa la Libia dall’Italia, praticamente non esistono alternative allo sbarco nel nostro Paese. Perché quelli libici sono considerati porti “non sicuri”, a causa del  trattamento riservato ai migranti, privati del diritto di protezione e spesso sottoposti a detenzione e torture. Dal canto suo la Tunisia, eludendo gli obblighi internazionali, rifiuta lo sbarco di migranti che non siano suoi concittadini, o salvati da navi tunisine, o partiti dal proprio territorio; mentre Malta rifiuta gli sbarchi se il naufragio non avviene nelle proprie acque territoriali. Non è quindi contestabile la decisione di un comandante che dirige la nave verso un porto italiano.

Però, almeno a salvataggio compiuto, è possibile rimpatriare l’immigrato? Diciamo subito che anche questa è impresa ardua. L’impianto delle norme sul tema è costituito dal “testo unico sull’immigrazione” n. 286 del 1998 sottoposto a successive modifiche. Per farla breve, secondo queste disposizioni l’immigrato deve essere accolto presso i “Centri di permanenza temporanea”, ma la permanenza è obbligatoria solo per un limitato periodo di tempo, trenta giorni, al quale può seguire un ulteriore trattamento coercitivo (una specie di detenzione amministrativa) per un tempo massimo di 180 giorni presso i Centri di identificazione ed espulsione.

Trascorsi i sei-sette mesi di simile “trattenimento”, il migrante, se non avrà ottenuto il diritto di asilo del quale abbiamo parlato, riceverà un decreto di espulsione. E qui arriva l’ultimo nodo, perché solo pochi Stati africani hanno raggiunto con l’Italia accordi per il rimpatrio; si tratta di Tunisia, Algeria, Marocco, Nigeria, Gambia ed Egitto, spesso con difficoltà e limitazioni. Resta quindi una moltitudine di stranieri, ufficialmente espulsi, che vagano per il nostro Paese ufficialmente senza lavoro e senza dimora, invisibili, ma esistenti.

In passato si provò a introdurre il reato di immigrazione clandestina, poi rivelatosi anch’esso un rimedio inutile perché semplicemente differiva il fenomeno di pochi anni con l’aggiunta dei costi esorbitanti della carcerazione. L’unico palliativo sembra perciò il ricorso a sanatorie, attraverso permessi di soggiorno che quantomeno consentono di far emergere il lavoro nero e garantire l’istruzione, l’integrazione e la sicurezza. Non a caso si affidano in modo ricorrente a tale strumento sia gli altri Paesi europei che l’Italia, a prescindere dal colore politico di chi governa; ricordiamo ad esempio il decreto “Bossi – Fini” n. 195 del 2002, grazie al quale circa seicentomila “irregolari” ottennero il permesso di soggiorno sulla base di una semplice autodichiarazione del datore di lavoro che attestava un rapporto di lavoro “in nero”, come braccianti, badanti etc, di almeno tre mesi.

Può sembrare una resa incondizionata, ma possiamo giustificarla vantandoci di essere i degni epigoni di una cultura che aleggia nel mediterraneo fin dall’antichità e che legittimava l’accoglienza riservata a Ulisse dal mitico popolo dei Feaci con simili versi: “questi è un misero naufrago, che c’è capitato, e dobbiamo curarcene: vengono tutti da Zeus gli ospiti e i poveri; e un dono, anche piccolo, è caro”.

                      Giuseppe Andreozzi

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