I CONGIUNTI NEL D.P.C.M. DEL 26 APRILE
In attesa dei chiarimenti istituzionali, riflessioni giuridiche sul filo dei codici

Dal 4 maggio prossimo entrerà in vigore il nuovo DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) emanato il 26 aprile 2020 e destinato a regolamentare la cosiddetta fase  2 dell’emergenza COVID-19.

Occorre una doverosa premessa: soprattutto chi si occupa di interpretare e applicare norme giuridiche sa bene quanto è difficile, nel momento in cui si elabora una regola generale e astratta, prevederne tutte le possibili implicazioni nei casi concreti. Quando poi le disposizioni normative devono essere elaborate in situazioni di grave emergenza come la nostra, quindi senza  poter disporre del tempo che normalmente occorre per la loro revisione ad opera di tecnici competenti, può accadere che si incorra in sviste, errori e imprecisioni che vanno giudicati con la massima indulgenza.

Detto questo, la primissima disposizione del decreto, articolo 1 lettera, nella parte in cui consente ai cittadini di spostarsi entro la regione anche allo scopo di incontrare congiunti, è certamente destinata a creare seri grattacapi ai cittadini e alle autorità destinate ad ad applicarla.

Perché il problema è capire chi sono i congiunti, visto che nessuna disposizione di legge definisce con tale espressione i rapporti familiari.

Per cercare un riferimento normativo bisogna ricorrere addirittura al codice penale, che all’articolo 307, in materia di banda armata, chiarisce che “Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti…”.

Questa disposizione però ci aiuta poco, perché il nostro decreto parla di congiunti non necessariamente prossimi.

Bisogna perciò ricorrere al vocabolario di italiano, operazione del tutto lecita perché la prima regola del giurista è quella di capire il significato delle parole (art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile). E tutti i dizionari chiariscono che congiunto è sinonimo di parente.

La definizione della parentela è contenuta nel codice civile che così dispone:

Art. 74:La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”

Art. 75:Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.”

Art. 76: Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite .

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.”

Art. 77: “La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.”

Quindi possiamo considerare parenti ad esempio, anche i cosiddetti cugini di secondo grado, infatti dobbiamo considerare sette gradi, ma tolto lo stipite diventano sei.

Ovviamente tra i congiunti bisogna includere il coniuge nonché gli affini, definiti nell’art. 78:L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

Non è chiaro fino a che grado possiamo considerare l’affine come congiunto. Può soccorrere il disposto dell’art. 51 del codice di procedura civile sull’obbligo di astensione del giudice, esteso agli affini fino al quarto grado (ad esempio, i cugini di primo grado).

Però stiamo attenti che, secondo il noto broccardo latino, che abbiamo ereditato dal codex iustinianeus, gli affini non sono affini tra loro (“adfines inter se non sunt adfines”). Quindi niente incontri fra “concognati”, “consuoceri” etc.

Ci sono poi le norme e le interpretazioni della giurisprudenza che riconoscono diritti alle famiglie di fatto, talvolta e a determinati fini equiparandole a quelle “di diritto”:

Su questo tema si inseriscono le prime anticipazioni giunte da Palazzo Chigi, secondo le quali verranno emesse note esplicative destinate a chiarire che nel concetto di congiunti rientrerebbero anche “fidanzamenti e rapporti stabili”.

Il proposito sembra ragionevole, però occorrerà vedere come un simile chiarimento, attraverso note stampa e faq che comunque sono prive di valore giuridico, potrà avere concreta applicazione. E possiamo soltanto immaginare le inevitabili diatribe che insorgeranno nei posti di blocco quando saremo prosaicamente costretti a definire, per lasciarne traccia a verbale, la natura dei nostri rapporti affettivi e la profondità dei sentimenti che ci spingono verso una persona amata.

Giuseppe Andreozzi

Articoli correlati

Pin It on Pinterest

Share This