Attraverso l’avvocato Francesco Grilli di Pescara, i Comuni di Arsita, Atri, Bisenti, Brittoli, i Cappelle sul Tavo, Catignano, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Moscufo, Pianella e Scafa impugnano la delibera assembleare adottata dall’assemblea ordinaria dei soci di A.C.A. S.p.A. in House Providing nella seduta dell’8 ottobre 2016.
I FATTI
Con l’approssimarsi della scadenza dell’incarico conferito all’amministratore unico, Vincenzo Di Baldassarre, il 10 settembre 2016 si svolgeva l’assemblea ordinaria dell’ A.C.A. S.p.A. col seguente ordine del giorno: 1) conferma dell’amministratore unico; 2) eventuale nomina di un nuovo amministratore. In quell’assemblea, veniva presentato un documento a firma di 28 soci, cioè i Comuni, col quale si chiedeva all’assemblea di procedere alla nomina di un consiglio di amministrazione e, quindi, rinviare la seduta assembleare in corso.
In sede assembleare, interveniva il Commissario Giudiziale del concordato preventivo, Dr. Guglielmo Lancasteri, il quale a sua volta rimarcava che il giorno stesso, in assenza di nomina di un nuovo organo amministrativo, sarebbe decaduto quello in carica ed al quale sarebbe subentrato il collegio sindacale ed, in tal senso, auspicava una continuità di governance sollecitando la nomina dell’organo amministrativo “nella scia di quello che è stabilito dal Decreto Madia ( una società pubblica sia governata da un amministratore unico).
L’assemblea, con il voto favorevole di 32 Comuni e quello contrario di 22, accoglieva la richiesta di rinvio della seduta assembleare.
Qualche giorno dopo, il 23 settembre, entrava in vigore il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, contenente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, e successivamente, il Collegio Sindacale dell’ A.C.A. S.p.A. , subentrato nell’attività di gestione all’amministratore unico, convocava una nuova assemblea ordinaria con i seguenti punti all’ordine del giorno: 1) comunicazioni del Collegio Sindacale; 2) nomina del Consiglio di Amministrazione composto di tre membri; 3) eventuale nomina dell’Amministratore Unico. L’assemblea non si tenne in quanto risultò deserta e fu nuovamente convocata per l’8 ottobre, con il medesimo ordine del giorno.
Durante l’assemblea del’8, il Presidente del Collegio informava i soci presenti che, essendo entrato in vigore il Decreto Madia, il Collegio Sindacale aveva provveduto a richiedere un parere in merito “sia sull’applicabilità di questo Decreto che sostanzialmente sulla possibilità che un un’assemblea possa o meno nominare un Consiglio di Amministrazione…”
Tale parere, richiesto alla Confesercenti Cisbel – associazione cui aderisce A.C.A. S.p.A- e reso dall’Avv. Costantino Tessarolo di Roma consulente legale di detta associazione, veniva acquisito dal Collegio Sindacale e letto ai soci. Il Parere osservava che “la norma che prevede che le società a controllo pubblico sono amministrate da un amministratore unico è, quindi, immediatamente applicabile e non ammette, allo stato, alternative. Ciò diversamente da quella che prevede la costituzione di un consiglio di amministrazione, la cui applicazione potrà avvenire solo dopo l’emanazione del DPCM e sempreché ne sussistano le condizioni che verranno in esse indicate”.
Nel corso dell’ assemblea, il Presidente dava conto della richiesta avanzata da alcuni soci di “…far precedere la discussione dell’ordine del giorno all’odierna convocazione da quella rinviata per volontà assembleare alla successiva adunanza anche al fine di non invalidare le successive determinazioni odierne” in quanto la precedente assemblea del 10 settembre si era conclusa con l’accoglimento della proposta di rinvio della seduta stessa e, dunque, “…posto che la Giurisprudenza sul punto è unanime, nel prevedere che la deliberazione del rinvio non necessita di ulteriore convocazione, e pertanto prevale su eventuale diverso ordine del giorno”.
Nel contempo, altri soci chiedevano di posporre la discussione del punto all’ordine del giorno dell’assemblea del giorno 10 settembre a quella dei punti all’ordine del giorno della seduta assembleare in corso.
il Presidente dell’assemblea riteneva di sottoporre entrambe le suindicate richieste alla decisione dell’assemblea la quale deliberava, con una maggioranza di 35 soci a favore, 20 voti contrari e 2 astenuti, di procedere seguendo l’ordine del giorno stabilito in sede di convocazione dell’assemblea dell’8 ottobre 2016. Così l’assemblea procedeva alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno, ossia “la nomina del consiglio di amministrazione composto di tre membri e nel corso della quale un gruppo di soci presentava una lista di tre componenti per la nomina del consiglio di amministrazione -composta dal Dr. Luca Toro, candidato presidente, e dal Dr. Mirco Velluto e dall’Ing. Giovanna Brandelli candidati consiglieri.
A quel punto 15 soci, tra i quali i Comuni ricorrenti, abbandonavano la seduta assembleare risultando quindi presenti solo 40 soci e con 37 voti favorevoli e 3 contrari, deliberava di nominare, quale organo gestorio, un consiglio di amministrazione composto dai seguenti tre membri: il Dr. Luca Toro in qualità di Presidente, il Dr. Mirco Velluto e l’Ing. Giovanna Brandelli in qualità di consiglieri.
L’Ato, Ente d’Ambito Territoriale Ottimale, a seguito del controllo analogo esercitato sul verbale della summenzionata delibera dell’assemblea ordinaria dei soci di A.C.A. S.p.A. il 21 ottobre, sospendeva il rilascio del suo parere “rilevando una necessità di chiarimento rispetto a quanto approvato dall’Assemblea nella seduta del 08 ottobre 2016 e quanto contenuto nella normativa di settore” , ed invitava il Consiglio di Amministrazione “…ad esercitare l’ordinaria attività amministrativa oltre alle attività/azioni previste per l’esecuzione del concordato in essere evitando, nell’attesa, decisioni a carattere straordinario quali ad esempio, la programmazione del personale, dell’organizzazione, etc..”.
Nelle osservazioni rese a seguito delle suindicate attività di controllo e verifica, l’Ato dichiarava altresì che “non è possibile portare il punto all’ODG senza preventiva verifica da parte dell’Ente di Governo”.
Così dopo tre mesi, i Comuni che si opposero al rinnovo del Consiglio di amministrazione si rivolgono al Tribunale Civile di L’Aquila per annullare la delibera assembleare dell’8 ottobre 2016.
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