CARO CANONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA: LA REGIONE ABRUZZO APRE AL CONFRONTO CON IL COMITATO BONIFICA SOSTENIBILE

Venerdì 24 marzo il TAR ha preso a decisione i due ricorsi depositati dal “Comitato Bonifica Sostenibile”. Nelle more a seguito della petizione inviata al Presidente Marsilio si è aperta un interlocuzione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.

” I problemi del Consorzio di Bonifica Centro – ci dicono i rappresentanti del Comitato Bonifica Sostenibile –  si trascinano da parecchi anni, le diverse amministrazioni che si sono succedute hanno cercato di porvi rimedio con vari interventi legislativi amministrativi e finanziari ma con esiti che non hanno fermato il progressivo aumento dell’imposizione, né inciso sulla qualità del servizio reso, giudicato da molti consorziati inadeguato.
L’attuale Amministrazione ha dato riscontro alla nostra iniziativa di febbraio sottoscritta da molti di noi – la petizione al Presidente della Giunta Regionale – e finalmente si è aperta un’interlocuzione con il Dipartimento Agricoltura della Regione titolare del potere di vigilanza sui Consorzi a mente della L.R. 45/2019.
Nell’ottica di fornire un contributo fattivo per la risoluzione della vertenza, abbiamo sottoposto al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo alcune delle criticità che necessitano di verifica e riscontro in sede amministrativa.
Vi riportiamo in allegato il documento inviato, sperando che possa essere il punto di partenza e stimolo per l’attuale Amministrazione ad approfondire le tematiche sollevate ed ad attuare tutti quei provvedimenti, non più rinviabili “.

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA – DPD

OGGETTO: Petizione dell’8 febbraio 2023 a firma dei contribuenti del Consorzio di Bonifica Centro,
riuniti nel “Comitato Bonifica Sostenibile”, pervenuto al Dipartimento Agricoltura in data
27 febbraio 2023 (ns. rif. prot. n. 83144 del 27.2.2023). Comunicazioni.

Preg.ma Avv. Patrizia D’Agostino,
in riferimento all’oggetto, con la presente si fa seguito alla Petizione dell’8.2.2023, pervenuta allo scrivente
Dipartimento in data 27.2.2023 (ns. rif. prot. n. 83144 del 27.2.2023) per comunicare che lo scrivente
Dipartimento Agricoltura, nell’esercizio dei poteri di vigilanza allo stesso demandati ai sensi della L.R. n.
45/2019, con nota prot. n. 88830 del 2.3.2023 ha chiesto al Commissario regionale del Consorzio di Bonifica
Centro di fornire chiarimenti su quanto esposto dai contribuenti sottoscrittori la richiamata Petizione,
riferendo allo scrivente Dipartimento in ordine ai rilievi ivi rappresentati.
Il Commissario regionale, con nota di riscontro del 6.3.2023 (ns. rif. prot. n. 96466 del 7.3.2023), ha
trasmesso i richiesti chiarimenti, che qui di seguito sinteticamente si riportano.
Il Consorzio di Bonifica Centro, come noto, è un ente di diritto pubblico avente finalità economico sociali.
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio di Bonifica ha il potere di imporre tributi ai
proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza.
In particolare il contributo di bonifica, che trova giustificazione nella esistenza di un beneficio per il
consorziato diretto e/o potenziale, viene imposto al fine di garantire, oltre la erogazione del servizio, anche il
recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, manutenzione e custodia delle opere e degli
impianti di bonifica, oltre ad assicurare il funzionamento dell’Ente. La spesa posta a carico delle proprietà
consortili, costituente detta imposizione contributiva, viene ripartita in base ai criteri contenuti nel c.d. Piano
di Classifica.
In detto Piano il Consorzio di Bonifica stabilisce i presupposti per l’assoggettamento all’onere contributivo
degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile ed al contempo determina, sulla base degli indici e dei
parametri ivi riportati gli importi del contributo di bonifica, facendo riferimento alle specifiche attività
demandate al Consorzio. In particolare, per quanto attiene alle attività istituzionali (come noto prive di
rilevanza economica), oggetto della segnalata discriminazione tra i contribuenti, si rappresenta che le stesse
si dividono in cinque macro categorie: 1. difesa idraulica ed idrogeologica, 2. distribuzione acqua potabile, 3.
rete viaria e/o infrastrutturale, 4. difesa ambientale e 5. distribuzione acqua non potabile.
Per quanto attiene alle attività afferenti all’erogazione del servizio idrico, nel richiamato Piano di Classifica

sono individuati due tipi di beneficio per il consorziato: da una parte un beneficio potenziale, ossia un
beneficio derivante dalla disponibilità idrica indipendentemente dal suo utilizzo, e dall’altra un beneficio
irriguo effettivo, il quale è correlato al consumo della risorsa idrica, previa domanda di utilizzo e
conseguente rilascio di apposita concessione.
Nel richiamato ambito delle concessioni si rappresenta che il Consorzio di Bonifica, al fine di venire incontro
alle esigenze dei consorziati proprietari di vaste aree agricole nonché di incentivare la riduzione dei consumi,
con Deliberazioni n. 40 del 09.02.2004 e n. 176 del 07.06.2005 ha istituito e determinato i criteri di
applicazione della tariffa agevolata, c.d. “tariffa binomia”, suddivisa in un canone esiguo a ettaro ed un
canone per ogni metro cubo di acqua effettivamente consumata, secondo apposita rilevazione di un
contatore.
Venendo al Piano di Classifica annualità 2019, si rappresenta che nel corso del tempo sono stati adottate
distinte deliberazioni per la determinazione dei parametri di contribuenza nonché degli importi concernenti le
relative concessioni. Si perviene all’adozione della Deliberazione commissariale n. 32 del 21.09.2021,
ritualmente pubblicata, con la quale il Consorzio di Bonifica, per le necessità e per le considerazioni come ivi
riportate (condivise anche con le Organizzazioni di categoria), ha stabilito di apportare una variazione in
aumento del tributo consortile per l’anno 2021; detto aumento grava per il 70% sui contributi extra agricoli e
sui titolari delle concessioni agevolate a richiesta (c.d. “tariffa binomia”), mentre il restante 30% grava sulla
contribuenza agricola. Si precisa che per detto ultimo aumento interessante la contribuenza agricola il
Consorzio di Bonifica ha stabilito di rinviarne l’esigibilità all’anno 2022, e ciò al fine di venire incontro alle
problematiche attraversate dagli agricoltori.
Da una attenta lettura della suddetta Deliberazione commissariale n. 32 emergono chiaramente le ragioni
sottese al richiamato aumento: incremento generale dei prezzi delle materie prime necessarie all’attività di
gestione e manutenzione delle opere di bonifica, anche a causa della crisi provocata dalla pandemia; notevole
aumento dei costi dell’energia e del suo particolare impatto sul Consorzio di Bonifica Centro, distribuendo
esso buona parte delle risorse idriche “per sollevamento” e non per “caduta”; del venir meno di entrate
derivanti dalla attività di rilevanza economica a parziale copertura dei costi di distribuzione idrica.
L’aggiornamento degli oneri contributivi è frutto di un articolato e complesso iter di loro revisione ed
attualizzazione, aggiornamento obiettivamente necessario in ragione dell’incremento generale dei prezzi
delle materie prime e dei costi di gestione, oltre per i mancati proventi derivanti dalla attività di rilevanza
economica (tra cui la depurazione).
Aspetto affatto secondario è che il suddetto aumento, resosi necessario anche alla luce della relazione
consortile rimessa dal Direttore del Consorzio in data 12.08.2021, è stato all’unanimità condiviso anche dalle
Organizzazioni di categoria convocate in apposita riunione tenutasi in data 13 settembre 2021.
Tanto si rappresenta alla SS.VV. per doveroso riscontro del Dipartimento Agricoltura per i profili di propria
competenza, evidenziando altresì in questa sede che ogni finale ponderata valutazione, ai fini delle iniziative
di competenza dello scrivente Dipartimento Agricoltura, sui contenuti delle richieste avanzate dai
contribuenti del Consorzio di Bonifica Centro, riuniti nel Comitato di Bonifica Sostenibile e domiciliati
presso lo studio della S.V., potrà essere avviata soltanto all’esito della definizione dei giudizi pendenti R.G.
n. 173/2022 e n. 202/2022, come noto promossi da alcuni contribuenti consortili innanzi al T.A.R. Abruzzo,
Sezione distaccata di Pescara.
Nel rimanere a disposizione per eventuali informazioni, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Gianluca Massi

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico

 

Al DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Gent. Direttrice Dipartimento Agricoltura Dott.ssa Elena Sico,
nel ringraziarla per il riscontro alla nostra petizione, le chiediamo di poter
ricevere al nostro indirizzo pec di domiciliazione, in forma integrale, la nota
di riscontro del 6.3.2023 del Commissario avv. Battaglia, vs. rif. prot. n.
96466 del 7.3.2023, per gli opportuni approfondimenti in contraddittorio.
Apprezziamo l’interesse che codesta Amministrazione ha dedicato alla
problematica del Consorzio e, dopo attenta lettura della vs. nota informativa,
nell’ottica di contribuire all’esercizio dei poteri di vigilanza a voi demandati
ai sensi della L.R. n. 45/2019, vi segnaliamo comunque alcuni passaggi della
relazione che, salvo errori di trascrizione riassuntiva, meritano ulteriori vs
approfondimenti.

1) La spesa posta a carico delle proprietà consortili, costituente
l’imposizione contributiva, “viene ripartita in base ai criteri contenuti nel c.d. Piano di Classifica”.
Tale affermazione è in assoluto contrasto con la realtà fattuale perché il
Consorzio non si attiene neanche alle norme transitorie del Piano di Classifica
previste al par. 6.2.5.1.3: tali norme, infatti, prevedono espressamente la
suddivisione degli oneri afferenti le singole gestioni in almeno 5 centri di
spesa, a loro volta (necessariamente) distinti da quelli afferenti le c.d.
“gestioni speciali”, circostanza del tutto disattesa dal Consorzio per il
semplice fatto che non esiste alcun centro di spesa e men che meno esiste la
base contabile, economico patrimoniale, prevista dal d.lgs. 118/2011 art. 11
ter, dalla L.R. 45/2019 art. 23 ed infine dallo Statuto stesso del Consorzio art. 61.

La L.R. 45/2019 prevede anche l’introduzione obbligatoria di adeguati
strumenti contabili. Con successivo intervento legislativo, essa è stata
emendata con effetto dal 4/11/2022 dalla L.R. 29/2022, ma solo dopo il
deposito dinanzi il T.A.R. dei ricorsi di alcuni consorziati, che segnalavano tra l’altro tali difformità.
Tale modifica legislativa, entrata in vigore solo il 4 novembre 2022, non
sana affatto l’intero periodo di imposta 2022, non sana la difformità rilevabile
rispetto alla previsione statutaria, che non è mai stata modificata, non rileva –
come non rileva la stessa LR 45/19 nell’originaria formulazione dell’art. 23 –
neanche ai fini dell’applicazione dell’art. 11 ter del dlgs 118/2011.
Infatti, come chiaramente definito dal Procuratore Generale della Corte dei
Conti in occasione dei giudizi di parifica dei rendiconti regionali 2020 e 2021,
i Consorzi di Bonifica sono enti strumentali della Regione, ai quali oltre il
citato art. 11 ter del dlgs 118/2011, tra le altre cose si applicano le regole del
Testo Unico delle Società Partecipate, con tutte le conseguenze ivi previste e
nel caso in esame disattese.
2) Introduzione della tariffa binomia al fine di venire incontro alle
esigenze dei consorziati proprietari di vaste aree agricole.
Tale affermazione poteva essere vera nel 2004, allorquando alcuni
consorziati hanno giudizialmente preteso ed ottenuto l’introduzione della

tariffa binomia, per la quale è stata preordinata la modifica dello statuto
consortile allora vigente. Ma sin dal 2015, e segnatamente in forza del
recepimento della condizionalità ex ante per l’accesso alle misure di sostegno
europee del periodo 2014-2020, la tariffa binomia è un obbligo per qualsiasi
gestore di risorse idriche a fini irrigui, in forza delle Linee guida, allegate al
DM Mipaaf 31/7/2015, per la regolamentazione da parte delle Regioni delle
modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, secondo quanto
disposto dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 – Sezione II – Punto 6.1.4.
Dunque, non esiste alcuna agevolazione in capo ai titolari della tariffa
binomia, ma la semplice applicazione delle norme vigenti e di quelle utili al
corretto utilizzo della risorsa idrica.
Mentre la binomia dovrebbe essere la regola – e non una agevolazione -, il
Consorzio la riserva solo a pochissimi consorziati, continuando ad utilizzare
per la quasi totalità dei contribuenti la tariffa monomia.

3) Sugli aumenti tariffari del 2021: “detto aumento grava per il 70% sui
contributi extra agricoli e sui titolari delle concessioni agevolate a richiesta
(c.d. “tariffa binomia”), mentre il restante 30% grava sulla contribuenza
agricola. Si precisa che per detto ultimo aumento interessante la
contribuenza agricola il Consorzio di Bonifica ha stabilito di rinviarne
l’esigibilità all’anno 2022, e ciò al fine di venire incontro alle problematiche attraversate dagli agricoltori.”
La sintassi della suddetta affermazione è volutamente “fuorviante”, perché
gli aumenti tariffari del 2021 (contributi suppletivi) hanno gravato per il
100% sugli utenti extra agricoli e sui titolari della tariffa binomia, mentre
l’aumento del 30% a carico degli operatori agricoli “agevolati”,
successivamente ridotto al 20%, non è stato rinviato per la sua esigibilità al
2022: in realtà non è stato proprio applicato nel 2021.
È ulteriormente fuorviante perché accredita un riparto degli aumenti nella
proporzione 70%/30% tra le due categorie, mentre in effetti nell’anno 2021
gli aumenti recati dal contributo suppletivo (per quell’anno al 100% a carico
della contribuenza extra agricola), sommati a quelli del 2022, sono stati pari a
4,5 milioni di euro, gravanti nel biennio per l’87% sui contributi extra agricoli

e gli agricoltori “non agevolati” della tariffa binomia, e solo per il 13% sugli
agricoltori agevolati.
Incidenter tantum vi segnaliamo che allorquando il Consorzio disponeva
gli aumenti del 2021, ne destinava una piccola quota, pari a 600 mila euro, a
carico delle c.d. gestioni speciali, definendo le entrate assestate del bilancio di
previsione 2021 per questa categoria (cap. 29 delle entrate) in euro 3.740.000.
Tuttavia, nel bilancio di previsione successivo, approvato il 28/4/2022, la
predetta voce di bilancio veniva riportata per soli 3.140.000 euro, eliminando
di fatto un residuo attivo di 600 mila euro che ci chiediamo, tuttora, dove sia
andato a finire.

4) Tra le ragioni sottese all’aumento della contribuzione 2021, secondo
il Consorzio, ci sarebbe il “venir meno di entrate derivanti dalla attività di
rilevanza economica a parziale copertura dei costi di distribuzione idrica”.
È evidente che la misura del contributo non possa essere influenzata dalle
vicende delle attività economiche aliunde gestite, non fosse altro per la
previsione dell’art. 2 della L.R. 19/2013 (comma 2: “Dalle funzioni conferite
ai Consorzi di Bonifica dalla presente legge non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico dei consorziati”), ma a tal proposito è nota la tesi del
Consorzio che gli elevati utili di queste attività avrebbero (almeno fino al
2016) contribuito a tenere contenuti i contributi consortili.
Il Consorzio non ha mai contribuito a spiegare come può aver determinato
utili o perdite delle attività economiche senza aver mai tenuto una contabilità
economica per centri di costo e, soprattutto, come sia possibile che dopo 6
anni di continue perdite, accreditate a tali attività almeno nelle relazioni ai
bilanci, ancor oggi queste continuino ad erogare fondi alla contribuenza
consortile a dispetto delle perdite registrate nei confronti di ACA e Comune di Chieti.

5) che gli aumenti del 2021 e del 2022 siano stati “all’unanimità
condivisi anche dalle Organizzazioni di categoria convocate in apposita
riunione tenutasi in data 13 settembre 2021”.
Vorremmo richiamare la vs. attenzione su questo passaggio, che fa venire
alla luce una forte criticità nell’attività personale del Commissario, del

Consorzio come ente pubblico, dei partecipanti singolarmente a quella
riunione del 13 settembre 2021 per le ragioni di seguito spiegate.
Ci si riferisce ad una riunione della Consulta Consortile nella quale erano
presenti, oltre al Commissario, il direttore Tenaglia, il dirigente Garofalo, i
rappresentanti delle organizzazioni agricole Coldiretti (Merz e Perillo), CIA
(Di Zio), i membri della Consulta (avv. Pierdomenico, Colangelo
Confagricoltura, Speranza e Orlando, oltre la segretaria verbalizzante.
In questa riunione i partecipanti, quali rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole, sollecitavano il Consorzio ad assumere le decisioni in
ordine agli aumenti del 2021 e 2022 secondo particolari modalità1, quelle che
avrebbero consentito che gli aumenti gravassero per l’87% sui contributi extra
agricoli (e degli agricoltori binomi non agevolati) e per il 13% sui contributi
agricoli (gli agricoltori monomi agevolati).

Il rappresentante Coldiretti Merz proponeva altresì di rendere nota questa
deliberazione, definendola “operazione verità”, volta a far conoscere i reali
motivi sottostanti gli aumenti, cioè le insolvenze della società ACA spa e del
Comune di Chieti, e tutti approvavano questa particolare indicazione, salvo
lasciarla accuratamente inevasa e per di più dimenticata dal Consorzio, che
continua a sostenere che siano le gestioni speciali a contribuire al
contenimento dei contributi consortili.
Vi chiediamo di accertare se in quella riunione, nei confronti del
Commissario Battaglia, al quale è stata delegata una funzione pubblica di
natura tributaria, si sia concretizzata una vera e propria attività di lobbying
diretta, e non di mera concertazione tra le parti sociali, risultando assenti le
rappresentanze di circa 20 mila utenze direttamente interessate (quelle extra agricole).
L’effetto è stato – senza alcun ombra di dubbio – che circa 20.000
contribuenti (gli extra agricoli e gli sfortunati con binomia) abbiano subito un
aumento del contributo 7 volte superiore ai restanti 7000 (gli agricoli
agevolati), disattendendo così non solo alle regole normative che informano il

calcolo del contributo di bonifica, che certamente non può essere calcolato per
favorire qualcuno a danno di altri, ma anche ai principi di uguaglianza e
capacità contributiva nell’applicazione di un tributo.

6) secondo il Consorzio l’aumento del 70% grava “sui contributi extra
agricoli e sui titolari delle concessioni agevolate a richiesta (c.d. “tariffa binomia”)”.
Prima della nota del Commissario in commento e nelle delibere di
contribuenza almeno degli ultimi dieci anni non v’è traccia alcuna che le
utenze binomie fossero incluse tra quelle extra agricole.
Dalla disamina delle fonti regolamentari del Consorzio (Piano di Classifica
e Regolamento irriguo) non ci risulta la possibilità di questa inclusione,
pertanto vi segnaliamo i passaggi amministrativi che hanno condotto alla
decisione di includere i titolari di concessioni agevolate a richiesta c.d. tariffa
binomia tra i contribuenti extra agricoli.
La delibera 32/2021, che aveva previsto gli aumenti del 2021/2022, in
nessuna parte accredita questa inclusione, limitandosi a distinguere tra
contribuenza agricola ed extra agricola, e non v’è dubbio che i titolari di
tariffa binomia per definizione siano contribuenti agricoli.
Anche nella riunione della Consulta allargata alle OOPP Agricole del
13/9/2021 l’incremento tariffario veniva deliberato: “… esclusivamente per
gli usi extra agricoli per l’anno 2021, posticipando l’aumento del tributo per
l’uso irriguo nel primo trimestre 2022”.
Le successive delibere nn. 9/2021 e 44/2021, disciplinando le liste di carico
contributivo irriguo rispettivamente per gli anni 2021 e 2022, includono
espressamente i titolari di tariffa binomia tra quelle agricole ivi regolamentate (al codice EPTB).
Solo per un rinvio richiamato in “nota” e chiaramente specificato come tale
(“tariffa binomia: già iscritta come concessione con il cod. 70 (71e 72)
consumo a contatore”), nelle suddette delibere la misura della tariffa binomia
è indicata nel tariffario che regolamenta le tariffe per le concessioni
“precarie”, ma non per questo assimilandone l’uso agricolo all’uso extra agricolo.
Nei mesi di maggio e giugno 2022 venivano depositati due distinti ricorsi
al T.A.R. nei quali, inter alias, veniva sollevata la questione del trattamento
differenziato all’interno della medesima categoria di contribuenza, quella agricola.
Nel febbraio 2023 la questione veniva proposta all’attenzione della Giunta
Regionale con la petizione del nostro Comitato, e solo il 6 marzo 2023, con la
nota 6.3.2023 del Commissario avv. Battaglia, vs. rif. prot. n. 96466 del
7.3.2023, compare per la prima volta l’assimilazione degli utenti a tariffa
binomia con quelli extra agricoli (industrie, impianti sportivi ecc..).
Alla luce del descritto iter amministrativo non ci risulta, quindi, nessun atto
amministrativo, diverso dalle dichiarazioni a voi rese dal Commissario, su cui
possa fondarsi tale decisione.
* * *
Pur comprendendo l’orientamento attendista del Consorzio con riferimento
al pronunciamento del T.A.R., riteniamo che sia comunque opportuno
verificare i fatti che vi abbiamo segnalato, e ciò in ragione dei poteri di
vigilanza demandati al Dipartimento Agricoltura ai sensi della L.R. n.
45/2019, come da voi stessi correttamente richiamato.
Nell’auspicio che nell’esercizio dell’autorità che vi compete, anche
supportato dalle molteplici segnalazioni dell’organo di controllo
specificatamente dedicato (Collegio dei Revisori), possiate contribuire ad
indirizzare il comportamento del Consorzio al rispetto delle norme vigenti ed
a quelle regolamentari e statutarie che esso stesso si è dato, scongiurando così
l’esercizio di ulteriori azioni a tutela dei contribuenti ingiustamente ed
illegittimamente lesi dalle determinazioni dell’ente.
Distinti saluti.

il Comitato Bonifica Sostenibile

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